Caso Roggero, il penalista Gnocchi: «La vita è sacra, sparare ai rapinatori in fuga non è legittima difesa»

La condanna definitiva del gioielliere riapre il confronto sull’autotutela personale. Ma una volta cessato il pericolo, inseguire e sparare ai rapinatori configura un omicidio: «La tutela della persona prevale sulle reazioni di pancia»

Qual è il principio che la sentenza della Cassazione afferma con maggior forza? Perché secondo i giudici non si può parlare di legittima difesa?

«Questa sentenza non crea un precedente in quanto per la giurisprudenza della Suprema Corte è già statuito il principio che la reazione difensiva sia dettata da necessità, e che comunque la stessa reazione sia proporzionata all’offesa.

I giudici di merito hanno escluso la legittima difesa ritenendo che, nel momento in cui Roggero sparò, l’aggressione fosse ormai cessata e i rapinatori in fuga.

Dal punto di vista del diritto penale, è questo il discrimine, vale a dire la cessazione del pericolo, che può portare a qualificare il fatto come omicidio volontario?

«Il concetto già statuito dalla Cassazione è che se chi ha posto in essere l’offesa è in fuga e per giunta in un luogo pubblico e non armato, non è possibile inseguirlo per strada e sparargli. Perché non vi è la “necessità” della difesa e la stessa non è proporzionata all’offesa. Il Legislatore con la legge n. 36/2019 ha precisato e in un certo senso ampliato la possibilità di una difesa legittima. Tale possibilità avviene in tutti i casi in cui l’offesa ingiusta e l’incolumità propria, altrui o dei beni propri avvenga in casa e/o nel domicilio della persona ingiustamente aggredita. Tuttavia occorre che l’offesa sia posta in essere da chi vuole delinquere con l’uso della violenza, la minaccia di armi o di altri mezzi di coazione fisica».

Molti cittadini si identificano con un commerciante che aveva subito diverse rapine e provano comprensione per il suo gesto. Il diritto deve tenere conto anche di questo vissuto oppure, una volta cessato il pericolo, prevale esclusivamente il principio della tutela della vita umana, anche di chi ha commesso un reato?

«Il diritto e la tutela della vita è un valore sancito dalla nostra Costituzione, quindi nessuna legge ordinaria può derogare a tale principio. Da quanto si evince dai filmati e dagli articoli di giornale, i rapinatori erano in fuga e già sulla pubblica via. Rincorrerli e sparargli non può essere considerata legittima difesa, anche perché uno dei soggetti pareva già a terra. Quindi vi è stata una sproporzione tra il reato commesso e i colpi di pistola esplosi dal gioielliere e risultati mortali. Purtroppo sui temi legati ai processi e alla giustizia hanno preso il sopravvento sui social e sui media e spesso vengono trattati da persone che non hanno dimestichezza con le regole del codice penale e di procedura penale. Ciò alimenta le cosiddette “reazioni di pancia” e non di ragione. La legge è chiara: non ci si può difendere offendendo il bene della vita altrui se non nei casi ben stabiliti dall’art. 52 del codice penale. Anche ogni eccesso di legittima difesa è comunque punito, salvo rarissimi casi previsti dal codice».

Quale insegnamento dovrebbe lasciare questa sentenza ai cittadini?

«Il primo insegnamento è che la vita è sacra e che non si può uccidere. Inoltre avere a disposizione un’arma può essere controproducente, specie nei momenti in cui l’impulso e l’istinto prevalgono sulla ragione. Reagire a un’offesa ingiusta salvo – che non sia assolutamente necessario – o sparare a una persona quando l’offesa non è proporzionata, è un reato punito dalla legge come omicidio. La detenzione di armi da sparo andrebbe meglio regolamentata e le persone che hanno disponibilità di armi regolarmente denunciate dovrebbero seguire dei corsi di aggiornamento proprio sul diritto di utilizzo dell’arma a scopi difensivi».